Allegato 1›Capo III
Art. 74
48 / 122Provviste e dotazioni di bordo
In vigore dal 4 ott 2024
1. L'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.
2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare:
a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell'aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;
c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell'aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo;
d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.
3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.
4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell'avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-74