Art. 73 · Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali
Allegato 1Capo II

Art. 73

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Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali

In vigore dal 4 ott 2024
1. Per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia. 2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.
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