Allegato 1›Capo II
Art. 73
11 / 122Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali
In vigore dal 4 ott 2024
1. Per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia.
2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-73