Art. 7 · Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
Allegato 1›Capo III

Art. 7

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Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

In vigore dal 21 apr 2026
1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia... competente per territorio, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all', comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.

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