Allegato 1›Capo III
Art. 7
21 / 122Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
In vigore dal 20 feb 2026
1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all', comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-7