Allegato 1›Titolo IV›Capo I
Art. 69
97 / 122Vigilanza sui magazzini e depositi doganali
In vigore dal 4 ott 2024
1. L'Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.
2. L'Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-69