Allegato 1›Titolo IV›Capo I
Art. 68
96 / 122Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia
In vigore dal 4 ott 2024
1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati.
2. Su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia, il titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-68