Art. 68 · Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia
Allegato 1Titolo IVCapo I

Art. 68

96 / 122

Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia

In vigore dal 4 ott 2024
1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati. 2. Su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia, il titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-68