Allegato 1›Sez. seconda
Art. 61
90 / 122Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza
In vigore dal 4 ott 2024
1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente:
a) al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile;
b) al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.
2. Con provvedimento dell'Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-61