Art. 60 · Divieti di approdo e di sosta delle navi
Allegato 1Sez. seconda

Art. 60

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Divieti di approdo e di sosta delle navi

In vigore dal 4 ott 2024
1. L'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.
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