Art. 58 · Arrivi da laghi
Allegato 1Capo IISez. Prima

Art. 58

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Arrivi da laghi

In vigore dal 4 ott 2024
1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale.
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