Art. 57 · Esercizio della temporanea custodia
Allegato 1Titolo IIICapo I

Art. 57

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Esercizio della temporanea custodia

In vigore dal 4 ott 2024
1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-57