Art. 48 · Termini per la notifica dell'obbligazione doganale
Allegato 1Capo V

Art. 48

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Termini per la notifica dell'obbligazione doganale

In vigore dal 4 ott 2024
1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. 2. Qualora l'obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016. 4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.
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