Allegato 1›Capo V
Art. 46
76 / 122Interessi sul pagamento dilazionato
In vigore dal 4 ott 2024
1. L'agevolazione del pagamento dilazionato di cui all', comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-46