Art. 4 · Coordinamento delle attività
Allegato 1Capo II

Art. 4

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Coordinamento delle attività

In vigore dal 4 ott 2024
1. L'Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini. 2. L'Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.
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