Allegato 1›Capo III
Art. 36
43 / 122Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare
In vigore dal 4 ott 2024
Operazioni doganali relative a merci arrivate
o spedite via mare
1. L'Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l'imbarco.
2. Le modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-36