Art. 36 · Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare
Allegato 1Capo III

Art. 36

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Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

In vigore dal 4 ott 2024
Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare 1. L'Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l'imbarco. 2. Le modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.
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