Allegato 1›Capo III
Art. 23
37 / 122Esercizio della vigilanza nella zona marittima
In vigore dal 4 ott 2024
1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico.
2. Se il capitano della nave non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.
3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.
Storico versioni
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