Art. 21 · Esercizio della vigilanza nei laghi di confine
Allegato 1Capo III

Art. 21

35 / 122

Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

In vigore dal 4 ott 2024
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-21