Allegato 1›Capo III
Art. 21
35 / 122Esercizio della vigilanza nei laghi di confine
In vigore dal 4 ott 2024
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-21