Art. 20 · Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre
Allegato 1Capo III

Art. 20

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Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre

In vigore dal 4 ott 2024
Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre 1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
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