Art. 14 · Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali
Allegato 1Capo III

Art. 14

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Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

In vigore dal 4 ott 2024
1. Le disposizioni di cui agli si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.
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