Allegato 1›Capo III
Art. 119
64 / 122Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere
In vigore dal 4 ott 2024
Comunicazione di notizie e documenti
ad autorità amministrative estere
1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-119