Art. 111 · Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena
Allegato 1Capo III

Art. 111

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Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

In vigore dal 4 ott 2024
1. Per il pagamento della somma indicata nell', sono obbligati solidalmente: a) il capitano con l'armatore; b) il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio; c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria. 2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell' quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.
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