Art. 110 · Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando
Allegato 1Capo III

Art. 110

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Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

In vigore dal 4 ott 2024
Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando 1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza; b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.
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