Allegato 1›Titolo I›Capo I
Art. 1
1 / 122Fonti della disciplina doganale e definizioni
In vigore dal 4 ott 2024
Allegato 1
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DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI
AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE
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Fonti della disciplina doganale e definizioni
1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell'Unione europea e, in particolare:
a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'unione;
c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;
2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano:
a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio;
b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali;
c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per:
a) Codice: il codice doganale dell'Unione di cui al citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013;
b) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza;
d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall'applicazione della normativa doganale unionale;
e) circuito doganale: le aree e i locali, all'interno degli spazi doganali, destinati dall'Agenzia al compimento delle operazioni doganali;
f) spazi doganali: i locali nonché le aree sulle quali l'Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza;
g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale;
h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose;
i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-1