Capo I
Art. 7
7 / 57Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all', comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all', comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Segnalazione dell'organo di controllo», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del soggetto incaricato della revisione legale».
2. All'articolo 25-decies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-7