Art. 47 · Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 47

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Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 297, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all'» sono sostituite dalle seguenti: «all'». 2. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria». 3. All'articolo 308 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalità di cui all', comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all', comma 3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»; b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'.». 4. All'articolo 310 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali» sono sostituite dalle seguenti: «lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo è ammissibile se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.»; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore.»
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