Art. 45 · Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 45

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Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 287, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il tribunale può in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo.».
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