Art. 38 · Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 38

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Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 234 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.»; 2. All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «articolo 130, comma 9» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1»; 3. All'articolo 236 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Con la chiusura cessano» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano»; b) al comma 4, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo»; c) al comma 5, le parole: «Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi previste dall'articolo 234».
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