Capo I
Art. 35
35 / 57Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7»;
2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato.»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente.»;
c) al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, questo termine può essere differito dal giudice delegato.»;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-35