Art. 34 · Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 34

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Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all', comma 1, per i soggetti ivi indicati,»; b) alla lettera e), le parole: «assegnato alla procedura» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura»; c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015». 2. All'articolo 201 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «ipotecati» sono inserite le seguenti: «o dati in pegno»; b) al comma 3: 1) alla lettera a) le parole: «, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1» sono soppresse; 2) alla lettera b), dopo le parole: «se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca» sono inserite le seguenti: «o di pegno»; 3) alla lettera e) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;» 4) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie.». c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Si applica l', comma 3.». 3. All'articolo 203, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «nella cancelleria del tribunale» sono soppresse. 4. All'articolo 204 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «depositato in cancelleria» sono soppresse; b) al comma 5: 1) dopo le parole: «ha concesso ipoteca» sono inserite le seguenti: «o pegno»; 2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.». 5. All'articolo 207 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), le parole: «fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «motivi»; b) al comma 3, le parole: «, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.»; c) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.»; d) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.»; e) dopo il comma 16, è inserito il seguente: «16-bis. All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell'incarico.». 6. All'articolo 209 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice delegato»; b) al comma 3, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale».
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