Art. 30 · Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 30

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Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 149 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo quanto previsto dall', comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.».
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