Art. 27 · Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 27

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Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.»; b) al comma 2, dopo le parole: «il piano» sono inserite le seguenti: «, anche modificato prima dell'omologazione,». 2. All'articolo 120-quater del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola: «rango», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «grado»; b) al comma 2: 1) le parole: «imprese minori» sono sostituite dalle seguenti: «imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo»; 2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il valore effettivo è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.». 3. All'articolo 120-quinquies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.»; b) al comma 2, dopo le parole: «Se il notaio incaricato» sono inserite le seguenti: «della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1,»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esecuzione delle operazioni societarie». 4. Alla parte prima, titolo IV, capo III le parole: «sezione VI-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Capo III-bis» e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società».
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