Art. 26 · Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 26

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Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.»; b) al comma 3, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)»; c) al comma 5, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato»; d) il comma 6 è abrogato. 2. All'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Se il concordato consiste nella cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.» c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «La cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le cancellazioni» e le parole «sono effettuati» sono sostituite dalla seguente: «sono effettuate»; d) al comma 5, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»; e) al comma 6, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»; f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio». 3. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente: «Art. 114-bis (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità). - 1. Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. 2. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91. 3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.». 4. All'articolo 115 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Azioni del liquidatore giudiziale». 5. L'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 116 (Trasformazione, fusione o scissione). - 1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge. 2. L'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell' devono intercorrere almeno quarantacinque giorni. 3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca. 4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile. 5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato. 6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.». 6. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «approvata e omologata dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dai creditori e omologata»; b) al comma 6: 1) le parole: «ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le deliberazioni»; 2) le parole: «per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza» sono soppresse. 7. Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente: «Art. 118-bis (Modificazioni del piano). - 1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1. 2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale. 3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all', commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.».
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