Capo I
Art. 23
23 / 57Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, si applica l'articolo 91.»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni».
2. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all' e della concessione» sono sostituite dalle seguenti; «all' oppure della richiesta o della concessione».
3. All'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «liquidazione dell'azienda in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidazione del patrimonio».
4. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall', comma 3».
5. All'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta»;
b) al comma 4, la parola «scritta» è soppressa;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «prima del deposito della proposta e del piano» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell', comma 1-quater,»;
2) al secondo periodo, le parole: «Quando siano stati presentati» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono presentati» e le parole «anche per una durata ulteriore» sono sostituite dalle seguenti: «anche per una maggior durata»;
d) al comma 10, le parole: «giudice ordinariamente competente» sono sostituite dalle seguenti «giudice competente secondo le regole ordinarie»;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all', comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.»;
f) al comma 12, la parola: «contatto» è sostituita dalla seguente «contratto».
6. All'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli e nei casi previsti dagli » sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all', comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;
b) al comma 5:
1) le parole: «o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;
2) le parole: «ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati» sono soppresse;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo».
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli » sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all', comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;
b) al comma 2, dopo le parole: «domanda di concordato,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all', comma 1, lettera a),» e le parole «effettuata a valore di mercato» sono soppresse.».
8. All'articolo 101 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, le parole: «ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili»;
b) al comma 2, le parole: «o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo».
9. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o degli accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse.
10. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Effetti del concordato preventivo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-23