Art. 22 · Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 22

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Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel concordato in continuità aziendale il commissario giudiziale può affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.»; 2. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente: «Art. 93-bis (Reclami). - 1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124. 2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.».
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