Capo I
Art. 19
19 / 57Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;
b) al comma 4, le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» e, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.».
2. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell', commi 1 e 2. Si applica l', comma 3.»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
2) le parole: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «scambio di memorie scritte» è inserito il segno d'interpunzione: «,»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.»;
f) al comma 8:
1) le parole: «di omologa» sono sostituite dalle seguenti: «che provvede sull'omologazione»;
2) le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «i due giorni successivi»;
g) il comma 9 è abrogato;
h) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «provvede con decreto motivato e» sono soppresse;
2) il secondo periodo è soppresso;
i) i commi 11 e 12 sono abrogati;
l) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apertura e omologazione del piano».
3. All'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.»;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.».
4. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «d'ufficio» sono soppresse;
2) dopo le parole: «di un creditore,» sono inserite le seguenti: «dell'OCC,»;
3) le parole: «in contraddittorio con il debitore,» sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta» sono soppresse;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'.»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione».
5. All'articolo 73 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;
b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «In caso di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione».
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