Capo I
Art. 13
13 / 57Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui all',» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall', comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: «di cui all',» sono inserite le seguenti «anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,»;
2) le parole: «la domanda di cui agli , comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di cui agli .»;
d) al comma 5, dopo le parole: «diverso da quello» è inserita la seguente: «eventualmente»;
e) al comma 6, le parole: «procedura concorsuale aperta» sono sostituite dalle seguenti: «procedura aperta».
2. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.»;
b) al comma 2, dopo il quinto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di misure richieste ai sensi dell', comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-13