Capo I
Art. 12
12 / 57Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 120-bis» sono inserite le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza»;
b) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata»;
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalla seguente: «della»;
d) al comma 9, primo periodo, le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell', comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell', comma 2»;
e) al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» sono inserite le seguenti: «fissata ai sensi dell'».
2. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all', comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all', commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all', comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all', commi 1 e 2; »;
2) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione efficace della crisi» sono inserite le seguenti: «e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all', comma 3, lettera f);» e le parole: «. Si applica l', comma 3, lettera f);» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall', l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1.
1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.».
3. All', comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «giorno successivo al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «giorno successivo al suo deposito».
4. All', comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «, anche ai sensi dell',» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all', comma 1» sono soppresse.
5. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «se già nominato, verifica» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi»;
b) al comma 2, alla lettera d), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.».
6. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 109» sono inserite le seguenti: «oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il tribunale» sono inserite le seguenti: «, con decreto,».
7. All', comma 3, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all' del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».
8. All', comma 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui agli » sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli ».
9. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi»;
b) al comma 6:
1) le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del reclamante»;
2) dopo le parole: «entro dieci giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla comunicazione del decreto»;
c) al comma 8 le parole «in cancelleria» sono soppresse;
d) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese a norma dell' a cura della cancelleria della corte d'appello.»;
e) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall', comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso , comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».
10. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di omologazione del concordato»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il debitore deposita» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole: «, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello,» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l', comma 12.»;
d) al comma 6, le parole «Nel caso previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1 e 5».
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