Art. 8 · Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Art. 8

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Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

In vigore dal 15 ott 2024
Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading»; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati. 2-ter. L'operatore aereo può formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell', paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato può inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato. 2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attività, emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformità, nelle modalità stabilite dal Comitato. 2-quinquies. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può sottoscrivere appositi accordi di cooperazione.». 2. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono inseriti i seguenti: «Art. 43-bis (Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilità alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli -undecies. Art. 43-ter (Principio "non arrecare un danno significativo"). - 1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, e delle quote di cui all', paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell', paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti.». 3. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020, al comma 2, dopo le parole: «è responsabile dell'approvazione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso. 4. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui agli , comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. I costi derivanti dalle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli articoli 4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2 relative alle società di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari a euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e più navi. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto. 2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.»; c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater»; d) il comma 4 è abrogato; e) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalità coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32. 5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie.». 5. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.»; b) i commi 2 e 3 sono abrogati; c) al comma 4, le parole: «nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto» sono soppresse.
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