Art. 5
5 / 15Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
In vigore dal 14 dic 2024
Modifiche al capo IV del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47
1. All', comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Le disposizioni del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies, le disposizioni del presente capo»;
b) dopo le parole: «trasporto aereo» sono aggiunte le seguenti: «e marittimo».
2. All', comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano».
3. All' del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 3 è abrogato.
4. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Domanda di autorizzazione».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;»;
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e f-bis) del comma 3.».
6. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.
1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.».
7. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,» sono soppresse;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle misure di cui al comma 7.»;
d) al comma 7:
1) all'alinea, le parole da: «Ministero dell'ambiente» a «economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al comma 8»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;»;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette e habitat marini protetti, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;»;
4) alla lettera e), le parole: «in tali Paesi» sono sostituite dalle seguenti: «negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla lettera d);»;
5) alla lettera f), le parole: «(di CO2)» sono sostituite dalle seguenti: «del carbonio nel suolo» e dopo la parola: «silvicoltura» sono aggiunte le seguenti: «nell'Unione»;
6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;»;
7) alla lettera i), dopo le parole: «a basse emissioni» sono inserite le seguenti: «, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili»;
8) alla lettera n), dopo le parole: «7 e 12» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 2-quinquies nonché»;
9) alla lettera q), la parola: «equa» è sostituita dalla seguente: «giusta», le parole: «a basse emissioni di carbonio» sono sostituite dalle seguenti: «climaticamente neutra», e dopo le parole: «parti sociali» sono inserite le seguenti: «, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo»;
10) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:
«r-bis) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato;
r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che assicurino la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile.»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all', commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;
f) il comma 8-bis è abrogato;
g) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.».
8. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera d), le parole: «la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano cessato l'attività e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19»;
2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al 95 per cento nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento nel 2029, al 51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per cento nel 2032 e al 14 per cento nel 2033».;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell' della direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati.
Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è altresì ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di competenza può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni.
3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.
3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter.
3-quinquies. Il piano di neutralità climatica di cui al comma 3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, è redatto in conformità agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10-ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito:
a) misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;
b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;
c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
3-sexies. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento.
3-septies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito.».
9. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «» sono inserite le seguenti: «, nonché gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter»;
b) al comma 8, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sul Portale ETS dedicato».
10. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unità di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga più la predetta soglia, il gestore può scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalità e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresì l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo.
1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale.».
11. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «a titolo gratuito» sono aggiunte le seguenti: «e resa delle quote rilasciate in eccesso»;
b) al comma 1, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
c) al comma 2, alla lettera c), le parole: «, con esito valutato positivo dal Comitato» sono soppresse;
d) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 3-bis e 3-ter.»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale.»
f) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualità, il Comitato provvede ad integrare le quote già rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso;
3-ter. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 3-bis, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualità, il gestore è tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato - fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis - diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.».
12. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
13. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b) l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «quote di emissione di gas ad effetto serra» sono inserite le seguenti: «per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25» e dopo le parole: «disposizioni dell'allegato I» sono inserite le seguenti: «purchè il gestore dimostri quanto previsto al comma 4.»;
d) al comma 4, dopo la parola: «sistema» è inserita la seguente: «EU» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.»;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto è tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalità a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.».
14. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «dallo Stato membro in cui l'impianto è situato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Italia»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.»;
c) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.».
15. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, dopo le parole: «enti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dal GSE e dalle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147#art-5