Art. 3 · Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Art. 3

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Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

In vigore dal 15 ott 2024
Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 1. All' del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto. 1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.»; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. È costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.»; d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La Sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed è costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli.»; e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facoltà di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi.»; f) il comma 5 è abrogato; g) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di quindici membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati: a) uno dall'ISPRA; b) uno dall'ENAC; c) uno dalla società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) quattro dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), di cui uno avente competenze in materia di Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); e) quattro dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM; f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM; g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM.»; h) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; i) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house, del GSE e dell'ISPRA, nonché, per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attività istruttoria è svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.»; l) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni.»; m) al comma 9, dopo la parola: «Corsia», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attività inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC»; n) al comma 11, le parole: «, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione,» sono soppresse; o) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.». 2. Dopo l' è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Autorità nazionale competente ETS 2). - 1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, è il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Il Comitato ETS 2 è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. 3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato può essere rinnovato per una sola volta. 5. La preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, è istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (di seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE. 7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 8. Il Portale ETS 2 è lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attività di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2. 10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2. 11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.».
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