Art. 12
12 / 15Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
In vigore dal 15 ott 2024
Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47
1. All'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte A:
1) al punto 2., dopo le parole: «dell', paragrafo 3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
2) al punto 11., dopo le parole: «dell', paragrafo 3», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
3) al punto 12., la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1, della medesima direttiva;»;
b) alla parte B:
1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;
2) al punto 15., dopo le parole: «dell', paragrafo 3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
3) al punto 16., dopo le parole: «dell'articolo 3-septies, paragrafo 2» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
c) dopo la parte B, è aggiunta la seguente:
«PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I-bis
Principi generali
1. Le emissioni corrispondenti alle attività di cui all'allegato I-bis sono soggette a verifica.
2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;
b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.
3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:
a) i dati trasmessi sono coerenti tra loro;
b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;
c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.
4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine, il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.
Analisi dei processi
7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato.
Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili, per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.
9. Sulla base di questa analisi, il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.
10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.
Relazione
11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, è conforme. La relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2.
Requisiti minimi di competenza del verificatore
12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:
a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, della medesima direttiva;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147#art-12