Art. 5
5 / 19Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi
In vigore dal 25 set 2024
1. Il presente articolo si applica alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.
2. Le società figlie di cui al comma 1, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilità della società madre extra-europea nei termini di cui all', comma 2, redatta a livello di gruppo dalla società madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all', comma 2, lettere a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica alla succursale di una società madre extra-europea nel caso in cui essa non abbia una società figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.
4. La relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale può essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
6. Se la società madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilità, la società figlia o la succursale chiedono che la società madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni di cui comma 2, la società figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all', la relazione di sostenibilità contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilità di cui al presente articolo, la società figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformità rilasciata ai sensi dell', comma 5. In mancanza di tale attestazione, la società figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.
8. Le società figlie e le succursali di società madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilità e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilità prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Rimangono fermi, per le società figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli , come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'.
Storico versioni
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