Art. 4 · Rendicontazione consolidata di sostenibilità

Art. 4

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Rendicontazione consolidata di sostenibilità

In vigore dal 25 set 2024
1. Le imprese di cui all', che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. 2. Le informazioni di cui al comma 1 includono: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi: 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; 2) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità; 3) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas; 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità; 5) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; b) una descrizione degli obiettivi temporalmente, definiti connessi alle questioni di sostenibilità, definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive; c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità; d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità; e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo; f) una descrizione: 1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; 2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza; 3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo; h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g). 3. Le società madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) f), g) e h), del comma 2 includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi. 4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro. 5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, la società madre ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è, comunque, consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1. 6. Le società madri forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 7. Se la società madre identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue società figlie, la medesima società fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della società figlia o delle società figlie in questione. 8. La società madre indica quali società figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilità ai sensi dell'. 9. La società madre, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo. 10. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all' del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione. 11. Per le società che forniscono le informazioni in conformità al presente articolo, gli obblighi di cui agli articoli 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si considerano assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario. 12. La società madre che fornisce le informazioni richieste di cui al presente articolo non è tenuta a fornire le informazioni di cui all' nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.
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