Art. 17 · Entrata in vigore

Art. 17

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Entrata in vigore

In vigore dal 10 ago 2025
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1); 2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2); c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese...; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all', paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purchè si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all', punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all', punto 5), della citata direttiva, purchè si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese. 2. Le disposizioni di cui all' si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all', comma 3. 3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125#art-17