Art. 13 · Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Art. 13

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Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

In vigore dal 25 set 2024
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 94, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.»; b) all'articolo 100, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.».
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