Art. 7 · Esposti
Titolo II

Art. 7

7 / 49

Esposti

In vigore dal 14 set 2024
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, ricevono gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-7