Titolo II
Art. 7
7 / 49Esposti
In vigore dal 14 set 2024
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, ricevono gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-7