Art. 6 · Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE
Titolo II

Art. 6

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Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE

In vigore dal 14 set 2024
1. La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli emittenti di token di moneta elettronica. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli offerenti o richiedenti l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività, nonché dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sentita l'altra autorità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-6