Art. 47 · Clausola di invarianza
Capo II

Art. 47

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Clausola di invarianza

In vigore dal 14 set 2024
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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