Art. 4 · Poteri generali di vigilanza e di indagine
Titolo II

Art. 4

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Poteri generali di vigilanza e di indagine

In vigore dal 14 set 2024
1. Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all'articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative. 2. In relazione ai soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia e la Consob esercitano le rispettive funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 e del presente decreto, restano fermi i poteri attribuiti alle citate autorità e ad altre autorità competenti dal TUF, dal TUB e dalle ulteriori disposizioni di legge applicabili. 3. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, possono procedere anche ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti. 4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) 2023/1114 anche nei confronti dei terzi con i quali gli emittenti di token collegati ad attività abbiano stipulato accordi per la gestione della riserva di attività, per l'investimento e la custodia delle attività di riserva e per la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività, nonché di coloro ai quali i prestatori di servizi per le cripto-attività e gli emittenti di token collegati ad attività abbiano esternalizzato funzioni aziendali. 5. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) 2023/1114, le ispezioni presso soggetti diversi dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di una cripto-attività, dall'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, dal prestatore di servizi per le cripto-attività, nonché diversi da quelli di cui al comma 4, sono svolte previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. 6. Nel caso di audizioni personali viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. 8. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia secondo le rispettive competenze possono alternativamente: a) provvedere a rendere pubbliche le informazioni direttamente; b) esigerne la comunicazione al pubblico, secondo le modalità da esse stabilite. 9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, lettera b), qualora l'offerente, la persona che chiede l'ammissione a negoziazione di una cripto-attività o l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro un grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. L'Autorità che ha imposto la comunicazione, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto. 10. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia possono, secondo le rispettive competenze, incaricare revisori legali, società di revisione legale o esperti a procedere ad accertamenti, verifiche, indagini o ispezioni per proprio conto quando sussistono particolari necessità. In caso di particolari necessità, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere a revisori o esperti lo svolgimento di specifiche verifiche concernenti l'affidabilità dei presidi di sicurezza e dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della complessità e rischiosità degli stessi. Le relative spese sono poste a carico del soggetto destinatario della verifica. Per il conferimento dell'incarico l'Autorità procedente tiene conto della professionalità, dell'esperienza e dell'indipendenza dei potenziali revisori o esperti, nonché delle esigenze di contenimento dei costi per il soggetto destinatario della verifica. Il soggetto incaricato agisce in veste di pubblico ufficiale ed è vincolato dal segreto d'ufficio. 11. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) 2023/1114, tra i soggetti terzi a cui richiedere l'attuazione delle misure ivi indicate sono ricompresi anche: i gestori di registri di dominio, i fornitori di connettività alla rete internet, i gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, gli operatori che in relazione a esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, compresi i fornitori di servizi di cloud computing, motori di ricerca, social network e interfacce on-line, i sistemi per la distribuzione di applicazioni informatiche per dispositivi fissi e mobili. 12. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di indagine, la Consob può, altresì: a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati e accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli , comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; b) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all', comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell'archivio indicato all' del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; c) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia; d) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, e previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all', comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
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