Capo II
Art. 36
21 / 49Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del regolamento (UE) 2023/1114
In vigore dal 14 set 2024
1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, le sanzioni e le altre misure amministrative indicate dagli , commi 1, lettera b), e 3, 32, commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e 35, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei possessori di cripto-attività o per la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative indicate dall', commi 1, lettera b), e 3, del presente decreto in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative indicate dall', commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e dagli , del presente decreto in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività, nonché l'interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di cripto-attività per un periodo non superiore a tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-36