Art. 33 · Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
Capo II

Art. 33

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Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

In vigore dal 14 set 2024
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) 2023/1114, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 90 o di manipolazione del mercato di cui all'articolo 91 del citato regolamento. 2. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2023/1114 chi dimostri di avere agito per motivi legittimi. 3. Si applicano i commi 3 e 4 dell'.
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