Capo II
Art. 31
16 / 49Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114
In vigore dal 14 set 2024
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione o in caso di inosservanza delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell' del presente decreto, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui al medesimo comma, lettere b) e c), e fino al 5 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui al medesimo comma, lettera d);
b) nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali e il personale di cui all' del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 700.000.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114, dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione o delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell' del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-31